Criteri ambientali minimi CAM: descrizione e campi di applicazione
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha formulato requisiti ambientali ed ecologici, definiti Criteri Ambientali Minimi (CAM), per guidare le Pubbliche Amministrazioni alla ottimizzazione dei consumi e degli acquisti, indirizzando verso soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.
L’utilizzo di acquisti sostenibili consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili, tenendo conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dal suo smaltimento, alla sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva.
I CAM sono compresi nel Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono efficaci in base alla seguente normativa:
- art. 18 della legge 221/2015
- art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del dlgs 50/2016 “Codice degli appalti”, che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Pertanto i Criteri Ambientali Minimi sono indirizzati ciascuno verso una specifica categoria merceologica di riferimento, ma presentano una struttura di base comune. Infatti per ogni categoria sono:
- riportate le normative di riferimento ambientale
- fornite tutte le indicazioni sulle procedure di esecuzione delle gare di appalto
- descritto l’approccio da seguire per la definizione di ciascun criterio ambientale minimo.
Per quanto riguarda l’edilizia, il dm 11 ottobre 2017 ha stabilito che i CAM devono essere adottati in fase di progettazione di nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione degli edifici pubblici.
L’allegato unico a tale decreto ha determinato questi criteri comuni validi per tutti i componenti edilizi:
- disassemblabilità: almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escluso gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali
- materia recuperata o riciclata: il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali
- sostanze pericolose: nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:
- additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso;
- sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;
- sostanze o miscele classificate o classificabili con le indicazioni di pericolo specificate dal decreto.
Questi criteri generali sono ampliati in maniera specifica per i materiali utilizzati per gli interventi di isolamento termico degli edifici.
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CAM e Superbonus 110: i criteri che i materiali utilizzati devono rispettare negli interventi di isolamento termico
Gli elementi isolanti utilizzati per gli interventi di miglioramento energetico degli edifici, oltre a quelli comuni descritti in precedenza, devono rispettare i seguenti criteri specifici:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;
- gli isolanti in polistirene espanso (EPS) devono essere costituiti dal 10% al 60% di materiale riciclato e/o recuperato in funzione della tecnologia adottata per la produzione, misurata sul peso del prodotto finito.
Superbonus 110: caratteristiche del pannello isolante e rispetto dei CAM
Di seguito la descrizione del caso studio esaminato e della proposta progettuale di isolamento termico dell’involucro edilizio mediante rivestimento a cappotto.
- Per il rivestimento di una muratura in laterizio forato di spessore 32 cm, ho utilizzato un pannello in polistirene espanso sintetizzato EPS di 10 cm ideale per la realizzazione dell’isolamento termico di pareti esterne, aventi queste caratteristiche:
- ha la certificazione ambientale di prodotto EPD che rende la lastra idonea all’utilizzo per edifici di nuova edificazione o esistenti, ambientalmente sostenibili;
- è conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM per il Superbonus 110, già entrati in vigore con il dm 11.10.2017 e, quindi, idoneo per l’utilizzo in lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e privati;
- il valore lambda del pannello, che rappresenta la conducibilità termica in W/mK, è molto basso per cui consente una eccellente coibentazione anche con spessori minimi;
- fonoisolanti per una riduzione anche del rumore;
- è leggero, resistente agli urti e all’assorbimento di acqua, traspirante, ha una buona permeabilità al vapore acqueo ed è di facile e rapida posa;
- è in possesso di marcatura C ed è conforme ai requisiti delle norme UNI EN 13163 e UNI EN13499 ETICS.